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art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013
ACCESSO CIVICO

Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 


Come esercitare il diritto 
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. 
Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Mirto è il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calarco.


La richiesta deve essere redatta sul modulo predisposto in allegato e va presentata: 

  • tramite posta elettronica all'indirizzo comunemirto@comune.mirto.me.it
  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.mirto.me.it
  • tramite posta ordinaria spedendola al “Servizio Protocollo - Comune di Mirto – Via Ugo Bassi n. 1 - 98070 Mirto (ME)” 
  • tramite fax al n. 0941/919404
  • direttamente presso il Servizio Protocollo del Comune di Mirto (ME).


Il procedimento 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile del Settore competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile del Settore interessato, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile della Trasparenza, pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

 

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Settore competente o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.mirto.me.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

 

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo. Entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
 

REGISTRO DEGLI ACCESSI